Statuto

ALLEGATO ” A” ALL’ATTO AL NUMERO DI REPERTORIO 174538 E RACCOLTA 14068

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E DURATA
Articolo 1: denominazione e sede legale

È istituita in Torino, per opera di FILIP Ofelia unitamente a MECATTI Jacques quali soci fondatori, la fondazione denominata “Fondazione Mario e Ofelia Martoglio Ente del Terzo Settore” siglabile “Fondazione Martoglio ETS”. Tale Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione “Fondazione Mario e Ofelia Martoglio Ente del Terzo Settore” (ovvero “Fondazione Martoglio ETS”) è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Torino ed opererà nel territorio della Regione Piemonte.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2: Natura della Fondazione

La Fondazione si ispira ai principi di solidarietà e di visione cristiana dell’uomo, è apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità e religione, non persegue fini di lucro e ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3: Finalità e attività

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale (rientranti nelle attività di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.), lettere:

a)
interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
i)
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
l)
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
u)
beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’articolo 5 d.lgs. 117/2017 e s.m.i.;
w)
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Per la realizzazione delle predette finalità, la Fondazione potrà, in particolare:

  • promuovere momenti di aggregazione, socializzazione, svago, spiritualità e culturali, a favore di persone di qualunque età, affette
    da deficit o disabilità di qualunque tipo, in generale svantaggiate in ragione di carenti condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali
    o familiari;
  • promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;
  • promuovere raccolte di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri,
    l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in
    proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l’accettazione di donazioni anche modali ed eredità, la stipula di convenzioni di
    qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il
    raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;
  • stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
  • sostenere finanziariamente o partecipare direttamente ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, anche non
    appartenenti ad enti del Terzo Settore la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a
    quelli della Fondazione medesima; inoltre, la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli
    organismi anzidetti;
  • promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte
    quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e
    il Pubblico;
  • instaurare collaborazioni con Enti Pubblici ed in particolare con l’ASL di competenza;
  • erogare premi e borse di studio a favore di coloro che si saranno distinti nello studio e nella concreta attività rispondente alle finalità
    della Fondazione;
  • svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della
    Fondazione;
  • svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di gestione immobiliare, ovvero
    commercializzazione in genere;
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

In particolare la Fondazione, mediante specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, potrà:

  • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, nel rispetto della normativa e senza sollecitazione al pubblico risparmio;
  • esercitare, in via meramente secondaria e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali
    finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative
    amministrative, pubblicitarie e fiscali vigenti;
  • più in generale, svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo della Fondazione stessa,
    purché secondarie e strumentali rispetto ad esso.
Articolo 4: Patrimonio Indisponibile

Il patrimonio minimo della fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile, ovvero da beni diversi dal denaro, non inferiore ad euro 30.000,00.

Quando risulta che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve, senza indugio, deliberare la ricostituzione a una cifra non inferiore al predetto minimo, oppure la trasformazione, fusione o scioglimento dell’ente.

Il Patrimonio Indisponibile della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale Patrimonio Indisponibile potrà venire incrementato con donazioni di ogni tipo, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, nonché da contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e/o privati finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi della Fondazione.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il Patrimonio Indisponibile dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Articolo 5: Entrate – Patrimonio disponibile

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, costituenti il Patrimonio Disponibile:

  1. redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 4;
  2. contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;
  3. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
  4. donazioni, lasciti, legati, oblazioni, contributi, fondi patrimoniali e simili, ove non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio.
Articolo 6: Gestione Patrimoniale

Il patrimonio della Fondazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Laddove vi siano avanzi di gestione, viene creato un fondo di riserva in bilancio che accoglie tali avanzi di gestione in attesa che gli stessi siano reinvestiti nell’attività istituzionale nel rispetto del presente statuto.

L’esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente l’1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione (con le modalità di cui al presente statuto) alla Fondazione entro il mese di Aprile.

Articolo 7: Albo degli Amici della Fondazione

Presso la Fondazione è istituito l’Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, gli Enti Pubblici e privati nonché le persone fisiche, diverse dai Fondatori, che abbiano contribuito in maniera riguardevole al perseguimento dei fini statutari.

Articolo 8: Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

  • il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Comitato Tecnico Scientifico;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • L’Organo di Controllo;
  • il Segretario Generale.

Tutti gli incarichi della Fondazione, fatta eccezione per quello di membro del Collegio dei Revisori o Revisore dei Conti, dell’Organo di Controllo, ed eventualmente del Segretario e del Comitato Tecnico Scientifico, sono esercitati a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute.

Ove uno stesso soggetto ricoprisse allo stesso tempo una carica gratuita ed una carica retribuita, resta salvo il suo diritto alla percezione del compenso previsto per quest’ultima, senza che le due cariche risultino incompatibili, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto.

Articolo 9: Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione;

gli altri membri sono nominati come segue:

  • un componente nominato dalla Fondazione La Madonnina di Candiolo
    ETS;
  • i restanti membri nominati dall’Ordinario Diocesano di Torino.

Fintanto che i soci Fondatori saranno in vita e se non sottoposti a provvedimento che escluda o limiti la loro capacità di agire, le nomine da
parte della Fondazione La Madonnina di Candiolo ETS e dell’Ordinario Diocesano terranno in debito conto la loro proposta di soggetti considerati idonei e meritevoli per ricoprire la carica, assunta in maniera congiunta dai Fondatori o dal solo Fondatore superstite in caso ve ne sia solo più uno, pur per questo non essendo i due nominanti obbligati ad accoglierla.

Al venir meno di un membro del Consiglio, il Presidente o il Vicepresidente avviserà per iscritto il soggetto avente diritto che aveva
provveduto alla nomina specifica perché definisca nuova nomina per il tempo di consiliatura ancora restante. In caso di inerzia del nominante, passati sessanta giorni dalla richiesta, il Consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione di un membro sostitutivo fino al termine del tempo di consiliatura rimanente.

Articolo 10: Presidente e Vice-Presidente

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice-Presidente i quali, alla scadenza del triennio, possono essere riconfermati nella carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione: egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa.

Il Presidente nomina il Segretario Generale; le due cariche non possono essere ricoperte contemporaneamente dalla stessa persona.

Il Presidente convoca con avviso scritto inviato (anche tramite posta elettronica) almeno tre giorni prima, e presiede, il Consiglio di
Amministrazione.

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Vice-Presidente della Fondazione: egli esercita le attribuzioni del
Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 11: Attività del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

• approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo;

• predispone eventuali regolamenti interni;

• delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;

• dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; delibera su eventuali collaborazioni tra la Fondazione ed altri Enti sia
pubblici che privati, sia nazionali che internazionali, aventi scopi affini o analoghi;

• delibera la costituzione di eventuali centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento;

• nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, definendone i compiti, la durata ed eventuali compensi;

• può delegare al suo interno alcuni poteri di amministrazione, ed il relativo potere di rappresentanza, nei limiti validi per le società per
azioni;

• delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte ogni anno.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese, salvo che lo statuto o la legge indichino maggioranze diverse. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando tutti i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati avvisati e sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei membri. In particolare per il legittimo svolgimento delle riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

• sia consentito al Presidente, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

• sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

• sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, alla eventuale presa in conoscenza e sottoposizione di documenti (anche solo per lettura datane) ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;

• siano indicati nell’avviso di convocazione, se presenti, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, la riunione non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 12: Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di membri (che possono essere anche
Consiglieri di Amministrazione) variante da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 10 (dieci), formato da esperti scelti tra personalità di particolare competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico:

• formula proposte sulle attività della Fondazione;

• segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività;

• esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso.

Articolo 13: Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non ha autonomi poteri di amministrazione e rappresentanza, collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione; al successivo controllo dei risultati; all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico-Scientifico; alla predisposizione degli schemi del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.

La figura di Segretario non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di nomina a Segretario di un
membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso decade dalla carica di Amministratore per tutta la durata del suo ruolo di Segretario, con facoltà di rientrare a far parte del Consiglio di Amministrazione alla cessazione di tale incarico, fatta salva in ogni caso la durata della nomina ad Amministratore ai sensi del precedente articolo 9.

Egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Il Segretario Generale può essere remunerato, dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Articolo 14: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato se necessario per legge ed è composto da 3 (tre) membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, che all’atto della nomina ne designa il Presidente, preferibilmente scelto tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e comunque nel rispetto di eventuali norme di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e i conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso simbolico annuo da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione all’atto
della nomina.

Qualora i Fondatori o i loro subentranti lo ritengano opportuno e ove la normativa lo consenta, in alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti possono nominare un Revisore unico, il quale resta in carica 3 (tre) anni e con i diritti ed i doveri di cui sopra.

Articolo 15: Organo di Controllo

La gestione finanziaria della Fondazione è soggetta al controllo di un Organo di Controllo.

L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale (composto da tre membri, di cui uno Presidente), nominato dall’Assemblea. L’Organo di Controllo dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

In caso di organo monocratico, lo stesso è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali; nel caso di organo collegiale, almeno due componenti dovranno essere scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

All’Organo di Controllo monocratico si applica quanto previsto nell’art.30 del Codice del Terzo settore.

Articolo 16: Vincolo di destinazione

È fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS iscritti al RUNTS.

È fatto espressamente obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17: Scioglimento

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

• per volontà unanime dei soci fondatori;

• per avvenuto conseguimento dello scopo statutario, accertato da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice;

• per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale, accertato da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza
semplice;

• per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con le stesse maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

Articolo 18: Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei presenti e il voto favorevole del Presidente, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale di Torino.

Articolo 19: Devoluzione del patrimonio

All’atto dello scioglimento per qualunque causa è fatto espressamente obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione in prima istanza alla “Fondazione La Madonnina di Candiolo ETS” , previo parere favorevole dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo settore e, nel caso di impossibilità o di non accettazione da parte di questa ad un ente che ricopra la medesima natura espressa in questo Statuto all’art. 2.

Articolo 20: Codice Etico

La Fondazione si dota di un Codice Etico, per esplicitare a tutti i membri e ai terzi le norme etiche che segue nel proprio operato.

Articolo 21: Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito

Torino, quindici febbraio duemilaventiquattro
In originale firmato:

Ofelia FILIP

Notaio Pietro Boero