Statuto

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO E DURATA

Articolo 1: denominazione e sede legale

È istituita in Torino, per opera di FILIP Ofelia unitamente a MECATTI Jacques quali soci fondatori, la fondazione denominata “Fondazione Mario e Ofelia Martoglio ONLUS” siglabile “Fondazione Martoglio ONLUS”. Tale Fondazione non ha scopo di lucro.

La denominazione “Fondazione Mario e Ofelia Martoglio ONLUS” (ovvero “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”) è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell’attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede legale in Rivalta di Torino alla Via Piave 10 ed opererà nel territorio delle Regione Piemonte.

Essa potrà istituire sedi secondarie. Uffici e Centri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2: Natura della Fondazione

La Fondazione di ispira ai principi di solidarietà e di visione cristiana dell’uomo, è apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità e religione, non persegue fini di lucro e ha esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3: Finalità e attività

La Fondazione ha la finalità di favorire attività di assistenza e promuovere momenti di spiritualità, aggregazione, socializzazione, svago e “cultural”, a favore di persone di qualunque età, affette da deficit o disabilità di qualunque tipo, in generale svantaggiate in ragione di carenti condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

  1. a) promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;
  2. b) promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
  3. c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l’accettazione di donazioni anche modali ed eredità, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;
  4. d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti;
  5. e) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
  6. f) sostenere finanziariamente o partecipare direttamente ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; inoltre, la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche  alla   costituzione degli organismi anzidetti;
  7. g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
  8. h) instaurare collaborazioni con Enti Pubblici ed in particolare con l’ASL di competenza;
  9. i) erogare premi e borse di studio a favore di coloro che si saranno distinti nello studio e nella concreta attività rispondente alle finalità della Fondazione;
  10. l) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
  11. m) svolgere, in via  accessoria o strumentale  al perseguimento dei fini istituzionali, attività di gestione immobiliare, ovvero commercializzazione in genere;
  12. n) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Inoltre la Fondazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  1. effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, nel rispetto della normativa e senza sollecitazione al pubblico risparmio;
  2. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi); in tal caso dovrà osservare le normative amministrative, pubblicitarie e fiscali vigenti;
  3. svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente connesse.

Articolo 4: Patrimonio Indisponibile

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.

Tale patrimonio potrà venire incrementato con donazioni di ogni tipo, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, nonché da contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche e/o privati finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi della Fondazione

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Donazioni, lasciti, legati, oblazioni, contributi, fondi patrimoniali e simili andranno ad incrementare il patrimonio indisponibile solo ove siano stati espressamente a ciò vincolati.

Articolo 5: Entrate – Patrimonio disponibile

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, costituenti il patrimonio disponibile:

  1. a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 4;
  2. b) contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio;
  3. c) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
  4. d) donazioni, lasciti, legati, oblazioni, contributi, fondi patrimoniali e simili, ove non espressamente vincolati all’incremento del patrimonio.

Articolo 5 bis: Gestione Patrimoniale

Il patrimonio della Fondazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale. L’esercizio sociale della Fondazione ha inizio e termine rispettivamente l’1 (uno) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio e lo sottopone per l’approvazione (con le modalità di cui al presente statuto) alla Fondazione entro il mese di Aprile.

Articolo 6: Albo degli Amici della Fondazione

Presso la Fondazione è istituito l’Albo degli Amici della Fondazione, nel quale verranno iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti Pubblici e privati nonché le persone fisiche, diverse dai Fondatori, che abbiano contribuito in maniera riguardevole al perseguimento dei fini statutari. Ciascun soggetto iscritto a tale Albo dovrà dichiarare la propria disponibilità o indisponibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ad assumere l’incarico di Consigliere.

Articolo 7: Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

  • il Presidente ed il Vice-Presidente della Fondazione;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Segretario Generale;
  • il Comitato Tecnico Scientifico;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutti gli incarichi della Fondazione, fatta eccezione per quello di Revisore dei Conti, del Segretario Generale, ed eventualmente del comitato Tecnico Scientifico, sono esercitati a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute.

Articolo 8: Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 8 (otto) membri.

Sono di diritto membri a vita del Consiglio di Amministrazione i Fondatori, i quali provvedono a nominare i restanti consiglieri, che durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Al venir meno di tutti i Fondatori, nella carica con la durata vitalizia e con i poteri ad essi spettanti, subentreranno di diritto i due consiglieri con la maggiore anzianità di carica. Se al venir meno di uno solo, o di alcuni, dei Fondatori la composizione del Consiglio di Amministrazione non risultasse conforme alla prescrizione del comma 1 del presente articolo, la sostituzione opera immediatamente.

Articolo 9: Presidente e Vice-Presidente

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed un Vice-Presidente i quali, alla scadenza del triennio, possono essere riconfermati nella carica.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione: egli ha la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa.

Il Presidente convoca con avviso scritto inviato almeno tre giorni prima, e presiede, il Consiglio di Amministrazione e, discrezionalmente, invita a partecipare ad una o più sedute, senza ovviamente diritto di voto, del Consiglio di Amministrazione un numero fino a 3 (tre) di rappresentanti degli Amici della Fondazione.

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Vice-Presidente della Fondazione: egli esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10: Attività del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

  • approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo;
  • predispone eventuali regolamenti interni;
  • delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
  • dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio; delibera su eventuali collaborazioni tra la Fondazione ed altri Enti sia pubblici che privati, sia nazionali che internazionali, aventi scopi affini o analoghi;
  • delibera la costituzione di eventuali centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione ed il funzionamento;
  • nomina il Segretario Generale;
  • nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, definendone i compiti, la durata ed eventuali compensi;
  • può delegare al suo  interno   alcuni poteri di amministrazione, ed il relativo potere di rappresentanza, nei limiti validi per le società per azioni;
  • delibera le modifiche dello Statuto con la presenza ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte ogni anno.

Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, a votazione palese, salvo che lo statuto o la legge indichino maggioranze diverse. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I   verbali delle deliberazioni    del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando tutti i membri del Consiglio di Amministrazione siano stati avvisati e sia presente la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei membri. In particolare per il legittimo svolgimento delle riunioni tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

  • sia consentito al Presidente, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli   eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli   intervenuti  partecipare alla discussione,  alla   eventuale presa   in   conoscenza e sottoposizione di documenti (anche solo per lettura datane) ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • siano indicati nell’avviso di convocazione, se presenti, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, la riunione non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 11: Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di membri (che possono essere anche Consiglieri di Amministrazione) variante da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 10 (dieci), formato da esperti scelti tra personalità di particolare competenza negli ambiti di attività della Fondazione.

Il Comitato Tecnico-Scientifico:

  • formula proposte sulle attività della Fondazione;
  • segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell’attuazione di dette attività;
  • esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso

Articolo 12: Segretario Generale

Il Segretario Generale, che non ha autonomi poteri di amministrazione e rappresentanza, collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione; al successivo controllo dei risultati;

all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico-Scientifico; alla predisposizione degli schemi del bilancio annuale,consuntivo e preventivo.

Il   Segretario può essere membro del   Consiglio di Amministrazione.

Egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli Enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni, chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Articolo 13: Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato solo se necessario per legge ed è composto da 3 (tre) membri, nominati dai soci Fondatori o dai loro subentranti, i quali all’atto della nomina ne   designano   il   Presidente,

preferibilmente scelto tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e comunque nel rispetto di eventuali norme di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e i conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso simbolico annuo da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina.

Qualora i Fondatori o i loro subentranti lo ritengano opportuno e ove la normativa lo consenta, in alternativa al Collegio dei Revisori dei Conti possono nominare un Revisore unico, il quale resta in carica 3 (tre) anni e con i diritti ed i doveri di cui sopra.

Articolo 14: Vincolo di destinazione

È fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come impone l’art. 10, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 460/97.

È fatto espressamente obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come impone l’art. 10, comma 1, lettera e, del D.Lgs. n. 460/97.

Articolo 15: Scioglimento

La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

  • per volontà unanime dei soci fondatori;
  • per avvenuto conseguimento dello scopo statutario, accertato da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice;
  • per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale, accertato da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice;
  • per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con le stesse maggioranze previste per la modifica dello Statuto.

Articolo 16: Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei presenti e il voto favorevole del Presidente, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale di Torino.

Articolo 17: Devoluzione del patrimonio

All’atto dello scioglimento per qualunque causa è fatto espressamente obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone l’art. 10, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 460/97.

Articolo 18: Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione.

In originale firmato:

Ofelia Filip

Jacques Mecatti

Carlo Novo

Marco Novara

Ezio Maria Risatti

Ferrero Giovanna

Agnese De Vincenzo, teste

Clio Fulcheri, teste

Paolo-Maria Smirne Notaio

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